Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica
SIENA HOCKEY

STATUTO

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’associazione non riconosciuta denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA SIENA HOCKEY, che in breve risulta essere: A.S.D. SIENA Hockey, con sede in Siena, via Pescaia 121/A. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

I colori sociali sono il nero, blu e bianco. .

L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.), ente riconosciuto dal CONI, per la quale accetta incondizionatamente, anche per i propri organizzati, le norme statutarie e regolamentari impegnandosi ad accettare e ad eseguire le decisioni dei suoi organi. L’Associazione inoltre potrà iscriversi anche ad altri organismi dell’ordinamento sportivo, FEDERAZIONI, e/o Enti di Promozione mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO 2
Scopo – Oggetto

ART. 2

L’Associazione sportiva dilettantistica è apolitica e non ha scopo di lucro. E’ aperta a tutti coloro che intendono praticare sostenere e diffondere l’attività sportiva nell’ambito dello sport del pattinaggio artistico e delle discipline ad esso collegate, e si propone le seguenti finalità: a) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni altra forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del pattinaggio artistico; b) organizzazione e partecipazione a gare, tornei, campionati, manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati; c) istituzione di corsi di formazione ed addestramento e di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; gestione di palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati; d) attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero; e) adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; f) organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere; g) pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all’attività sportiva e culturale in genere; h) svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l’attività sportiva e culturale in genere; i) partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere; j) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche; k) compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative, ivi compresa seppur in via marginale, l’attività commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 3

La durata dell’Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO 3
Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

ART. 5

Per ottenere l’ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti dei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. I soci una volta ammessi ricevono la tessera sociale.

ART. 6

I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall’Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4
Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per scritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e elle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
b) Che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c) Che si svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9.

TITOLO 5
Entrate, Patrimonio Sociale, Esercizio Sociale

ART. 11

Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a) Quote associative; b) Contributi ed elargizioni di soci, terzi ed Enti pubblici e privati; c) Ogni altra entrata, anche commerciale che concorra ad incrementare i fondi sociali. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il patrimonio sociale è costituito da: a) Materiale ed attrezzi sportivi; b) Trofei aggiudicati in competizioni sportive; c) Tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione.

ART. 12

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative, il rendiconto annuale dell’Associazione deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’Assemblea che ne ha, all’ordine del giorno, l’approvazione

TITOLO 6
Organi dell’Associazione

ART. 13

Sono organo dell’associazione:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei revisori dei Conti.
Assemblee

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale almeno DIECI giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L’assemblea ordinaria:
a) Approva il bilancio consuntivo;
b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoporsi al suo esame del Consiglio Direttivo;
d) Approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

ART. 16

L’assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati eventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto dei tre quinti (3/5) degli asociati.

ART. 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di TRE ad un massimo di DIECI membri scelti fra gli Associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente (anche più di uno), il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno UN TERZO dei membri.
La convocazione è fata a mezzo lettera da spedire o consegnare non meno di otto giorni dalla adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga l maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) Redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo;
c) Compilare i regolamenti interni; autorizzare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
d) Deliberare circa il recesso e l’esecuzione degli associati;
e) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
f) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Comitato decadono dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nella possibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

ART. 21

Il PRESIDENTE, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente firma gli atti e i contratti autorizzati dal Consiglio Direttivo in nome e per conto dell’Associazione, compresa l’ordinaria amministrazione dei conti correnti bancari (per ordinaria amministrazione si intendono tutti gli atti che non creano posizioni debitorie nei confronti di aziende di credito o simili).
IL VICE PRESIDENTE sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, convoca le assemblee. Solo in caso di particolari deleghe, può sostituire il Presidente in caso di firma di atti o contratti (esclusi i rapporti bancari).
Il SEGRETARIO coordina la normale gestione dell’Associazione, i tesseramenti e i rapporti con le Federazioni e gli Enti di riferimento, la tenuta dei libri contabili e la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, la gestione del tesseramento soci.
Il CASSIERE cura e gestisce la cassa contanti dell’Associazione, riscuote le quote dei corsi, gestisce le ore locate a terzi e sovrintende le gestione economica delle varie iniziative sportive, culturali e da vario genere a scopo di autofinanziamento del sodalizio.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico – finanziario dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Detto documento deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 23

Poiché la legge non ne dispone l’obbligo, la sua costituzione sarà rimessa alla volontà dei soci con eventuale delibera assembleare, e si comporrà di due membri effettivi e di un supplente eletti anch’essi dall’assemblea. I Sindaci Effettivi eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente. Il Collegio dei revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7
Scioglimento

ART. 25

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, esistente le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n°662.

Norma finale

ART. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente Il Segretario
F.to Massimo Bianchi F.to Stefano Pellati

Siena 28 settembre 2016