Statuto

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Siena Hockey

(Conforme al D.LGS 36/2021)

Approvato dall’Assemblea dei Soci

il 18 Giugno 2024

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede
1.È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs.
36/2021 e succ. modifiche, un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione
sportiva dilettantistica Siena Hockey”, in breve “A.S.D. SIENA HOCKEY” (d’ora in poi
“Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di
assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Siena (Si), Strada di Pescaia,
121/A.
2.La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di
amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite
sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che
all’estero.
3.Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione
“associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
4.L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi
dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell’anno precedente.
Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

  1. I colori sociali sono il bianco e il nero. L’emblema dell’associazione è rappresentato dalla balzana
    senese con la scritta Siena Hockey e una mazza (bastone) da hockey stilizzata a centro.
    Articolo 3 – Oggetto
  2. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
  3. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,
    avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  4. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di
    tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
  5. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via
    stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo
    7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
    sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell’hockey a rotelle su pista , del pattinaggio in tutte le
    sue forme e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle
    disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli
    associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica
    della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro,
    svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e
    il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà
    dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine
    istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
     attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di
    ristoro;
     la gestione di centri benessere o fisioterapici;
     la vendita di articoli sportivi;
     la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o
    tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni
    fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la
    predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  7. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee
    federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
  8. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi
    enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli
    intendimenti.
  9. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive
    del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti della FISR, della UISP, Dell’AICS, della Libertas e
    delle altre federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive
    associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le

disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata.
L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione
sportiva.

  1. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del
    Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di
    tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16,
    D.Lgs. 39/2021
    Articolo 4 – Durata
    1.L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea
    straordinaria degli associati.

TITOLO II
Della vita associativa

Articolo 5 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e
    che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo
    una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
    collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da
    qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
    dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai
    diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al
    consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra
    l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni
    formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e
    regolamenti.
  5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
  6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo
    associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto
    l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla
    comunicazione del diniego.
  7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati
    tenuto a cura del consiglio direttivo.
  8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo
    mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla
    Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare
    alla vita dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
  9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
  10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, che a partire dai 14 anni
    dovrà manifestare il proprio consenso, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la
    responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
    dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  11. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba
    essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda,
    anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
  12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali
    siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa
    certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
    Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci
  13. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel
    rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  14. In particolare, i soci hanno:
    a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i
tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o
eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

  1. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche
    disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
  2. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
    assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal
    consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari
    dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
    Articolo 7 – Decadenza dei soci
  4. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
  5. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere
    dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa
    comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
  6. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al
    versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
  7. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione
    l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo
    interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di
    esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della
    sua successiva seduta.
  8. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà
    l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
  9. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto
    alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
    TITOLO III
    Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei
    diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione:
    a) l’assemblea generale degli associati;
    b) il presidente;
    c) il consiglio direttivo;
    d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
    Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale
  3. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
  4. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in
    regola con il versamento delle quote associative.
  5. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso
    di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in
    sede ordinaria che straordinaria.
  6. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
    a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non
    sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
    b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
  7. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo
    idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  8. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.
  9. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito
    istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica
    indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della

riunione.

  1. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di
    convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che
    non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
  2. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli
    associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
    intervenuti o dissenzienti.
  3. L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal
    vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona
    di volta in volta designata dagli intervenuti.
  4. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  5. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle
    deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  6. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal
    segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti
    gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
  8. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del
    presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è
    affiliata.
  9. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un
    notaio.
  10. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
  11. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere
    scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data
    fissata per l’adunanza.
  12. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli
    argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e
    possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Articolo 10 – Partecipazione all’assemblea
  13. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati
    in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
    esecuzione.
  14. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
    un altro associato.
    Articolo 11 – Assemblea ordinaria
  15. L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura
    dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  16. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio
    provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
  17. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
    a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
    b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
    c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle
    proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
    d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
    e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
    nei loro confronti;
    f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente
    impugnate;
    g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge,
    possono essere svolte dall’Associazione;
    h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui
    al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
    i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente
    statuto.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera:
    a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
    b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28 dello statuto, la fusione e lo
    scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
    c) sui diritti reali immobiliari;
    d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
    e) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione
    Articolo 13 – Validità assembleare
  2. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
    maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della
    maggioranza dei presenti.
  3. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3
    degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea
    straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera
    con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
    favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..
    Articolo 14 – Audio/video Assemblee
  6. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video
    collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i
    luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
  7. È in ogni caso necessario che:
  • comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
    -vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento
    assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    -venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
    -venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di
    intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti
    l’adunanza;
    -sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
    -sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera
    simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e
    visionare documenti;
    -vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della
    società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
    In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
    presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
    sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
  1. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati,
    per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più
    assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in
    capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
    Articolo 15 – Il consiglio direttivo
  2. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente
    l’esercizio dell’attività associativa.
  3. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri eletti dall’Assemblea,
    ivi compreso il presidente.
  4. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2
    ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
  5. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione
    del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta
    della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
  6. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.
    Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
  7. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o
    associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale,
    disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
  8. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  9. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio
    direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti
    specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
  10. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte
    di quest’ultimo alla prima riunione utile. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai
    sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
  11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le
    deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
  12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021
    e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
  14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
  15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
    presieduto la riunione e dal segretario.
  16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
    idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
    Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
  17. Il consiglio direttivo decade:
    a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
    b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
    c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
  18. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il
    vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla
    convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria
    amministrazione.
  19. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione,
    le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
  20. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare
    contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera
    integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di
    consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che
    provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
  21. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
    a) per dimissioni;
    b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
  22. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60
    giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel
    frattempo l’ordinaria amministrazione.
  23. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione,
    le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
    Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo
  24. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l’anno su iniziativa del
    Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.
    Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo
  25. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso
    competono in particolare:
    a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta
    nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
    b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le
    assemblee
    straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;

c) determinare l’importo delle quote associative;
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione
dell’Associazione;
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e
commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei
collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare
l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno
sociale;
h) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti
sociali;
i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati,
federazioni e altri enti;
j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere
particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea degli associati;
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi
all’assemblea;
m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente
attribuita agli altri organi.
Articolo 19 – Il presidente

  1. Il presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
  2. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
  3. Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla
    corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto
    della competenza.
  4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
  5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo
    alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
    Articolo 20 – Il vicepresidente
  6. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei
    presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in
    quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
    Articolo 21 – Il segretario e il tesoriere
    1.Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
    2.Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le
    proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono
    assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova
    nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
    3.Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse
    modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
    4.Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e
    registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di
    tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
    5.Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati
    dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a
    incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
    6.Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le
    scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e
    predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini
    economici e finanziari.
    7.Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di

cassa,
banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 22 – Organo di revisione

  1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e
    resta in carica 3 anni.
  2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e
    vigila sul rispetto dello statuto.
  3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la
    propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
  4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché
    qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
  5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i
    componenti presenti.
  6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,,
    cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il rendiconto economico

  1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
  2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da
    sottoporre all’approvazione assembleare.
  3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria
    dell’associazione.
  4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
    situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della
    trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria,
    che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli
    associati copia del bilancio stesso.
  5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del
    bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16,
    comma 2.
    Articolo 24 – Anno sociale
  6. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun
    anno.
    Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
  7. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà
    dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e
    donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
    di bilancio.
  8. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali
    contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
    dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
  9. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività
    statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
  10. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve
    comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli
    organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del
    rapporto.
  11. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V
Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi
    dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili,
    le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e

35, D.Lgs. 36/2021.

  1. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si
    applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
  2. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani
    atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
  3. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro
    nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod.
    civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui
    all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  4. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché
    non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  5. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate
    relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori
    dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del
    percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti
    in materia.
  6. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
    subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è
    socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  7. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in
    capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di
    cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro
    e delle politiche sociali.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Articolo 27- I Tesserati

  1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui
    l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
    a) atleti;
    b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
    c) giudici/arbitri;
    d) dirigenti;
    e) tecnici, istruttori;
    f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
  2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto
    loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
  3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci
    della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e
    per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
  4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta
    personalmente il proprio assenso (vedi art. 5.10)
  5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal
    Titolo III Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.
    Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore
  6. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più
    opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
  7. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione
    dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
  8. L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
    Articolo 29 – Scioglimento
  9. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente
    statuto, con esclusione delle deleghe.
  10. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
    scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con
    l’esclusione delle deleghe.
  11. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera
    h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 30 – Clausola compromissoria

  1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti
    della Federazione o dell’Ente cui l’Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme
    sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione
    o ente di promozione sportiva di appartenenza.
    Articolo 31 – Norma di rinvio
  2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le
    norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
    Siena
    F.to
    Il Segretario Il
    Presidente
    Stefano Pellati
    Leonardo Cigni